Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

30 Gennaio 2014

Avviso “Amministrazione trasparente”

In fase di aggiornamento. Questo spazio dedicato alla trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è in fase di costruzione e/o aggiornamento alla luce delle disposizioni della recente normativa " D.Lgs n°33 del 2013".
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