Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

30 Gennaio 2014

Avviso “Amministrazione trasparente”

In fase di aggiornamento. Questo spazio dedicato alla trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è in fase di costruzione e/o aggiornamento alla luce delle disposizioni della recente normativa " D.Lgs n°33 del 2013".
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