Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

30 Gennaio 2014

Avviso “Amministrazione trasparente”

In fase di aggiornamento. Questo spazio dedicato alla trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è in fase di costruzione e/o aggiornamento alla luce delle disposizioni della recente normativa " D.Lgs n°33 del 2013".
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